L’usucapione è uno strumento giuridico che permette di acquistare la proprietà dei beni immobili, nonché gli altri diritti reali di godimento sugli stessi, tramite il possesso continuato per un tempo di venti anni (art. 1158 c.c.). Il predetto termine, sempre in relazione ai beni immobili, può ridursi a soli dieci anni nel caso in cui il possesso sia stato acquistato in buona fede (se si ignori di ledere l’altrui diritto ex art. 1147 c.c.) da chi non è proprietario dell’immobile, in ragione di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà e debitamente trascritto (art. 1159 c.c.). Può esservi usucapione anche della proprietà dei beni mobili, nonché degli altri diritti reali di godimento sugli stessi, nel caso in cui vi sia possesso continuato in buona fede per un lasso temporale decennale (art. 1161 c.c.). Per possesso deve intendersi il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.). Il suddetto possesso, perché possa configurarsi la fattispecie dell’usucapione, deve essere: · Pacifico e manifesto: il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità sono cessate (art. 1163 c.c.); · Continuo ed ininterrotto: l’usucapione si interrompe se il possessore è privato del possesso per oltre un anno (art. 1167 c.c.) o se sia stata esercitata una domanda giudiziale volta a contestare la legittimità del potere esercitato sul bene. In relazione al secondo requisito, ossia a quello della continuità, una recentissima Ordinanza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. II Ord. N. 25643 del 25/09/2024) ha stabilito che nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per l’accertamento dell’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l’atto di disposizione del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non incide sulla situazione di fatto utile per l’usucapione rappresentando, per il possessore, res inter alios acta, del tutto ininfluente sulla prosecuzione della signoria di fatto sul bene, che non sia stata materialmente impedita o contestata in modo idoneo. Avv. Gian Piero Bottalico