Il contratto di locazione (art. 1571 c.c.), come noto, regola l’accordo tra due parti, locatore e conduttore, grazie al quale il locatore si impegna, a fronte del versamento di un determinato corrispettivo, a consentire al conduttore il godimento di una cosa mobile o immobile per un dato tempo. Il conduttore sarà dunque obbligato (art. 1587 c.c.): - a prendere e servirsi della “cosa” in questione, usando la diligenza del buon padre di famiglia, in ossequio a quanto stabilito nel contratto; - a versare puntualmente il corrispettivo pattuito. Non è raro, però, che vi siano, al fine di dividere il costo del canone da versare, più conduttori che utilizzino contemporaneamente lo stesso bene affidatogli dal locatore. In questi casi, tra i conduttori, si sviluppa, a norma dell’art. 1292 c.c., un’obbligazione solidale ove tutti sono tenuti alla medesima prestazione, con la conseguenza che ciascuno possa essere costretto ad adempiere per la totalità del debito, liberando gli altri. Nello specifico caso di un contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori, ove, uno di essi, avvalendosi della facoltà di recesso prevista dall’art. 4 della L. 392 del 27/07/1978, dovesse venire meno, l’altro resterebbe comunque tenuto a corrispondere l’intero canone (inclusa la quota che antecedentemente era versata dall’altro co-conduttore), indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell’immobile (Cass. Civ. Sez. III Ord. N. 21051 del 27/07/2024). Avv. Gian Piero Bottalico