In materia condominiale, le delibere assembleari rappresentano le decisioni assunte, di volta in volta, dai condomini al termine delle relative riunioni e devono avere forma scritta (l’atto è inserito nel verbale) oltre che essere approvate secondo i criteri specificati all’art. 1136 c.c. Le suddette delibere, come stabilito dall’art. 1137 c.c. “sono obbligatorie per tutti i condomini”. D’altra parte, sempre lo stesso articolo, al secondo comma, prevede che le deliberazioni: · Contrarie alla legge; · Contrarie al regolamento di condominio; possano essere annullate, su istanza dei condomini assenti, dissenzienti o astenuti, tramite ricorso all’autorità giudiziaria ed entro il termine di trenta giorni che decorre: · Dalla data della deliberazione, per i dissenzienti/astenuti; · Dalla data di comunicazione della deliberazione, per gli assenti. L’azione di annullamento presuppone, in capo all’attore, la necessaria presenza di un elemento fondamentale: la legittimazione ad agire. Tale requisito risulta soddisfatto solo quando sussista, in capo all’istante, la qualità di condomino sia al momento della proposizione della domanda, sia al momento della decisione della controversia, poiché la perdita di tale status determinerebbe il venir meno dell’interesse alla caducazione o modifica della deliberazione impugnata. Eccezione alla predetta regola è rappresentata solo dal caso in cui l’istante vanti comunque un diritto correlato alla sua passata partecipazione al condominio e, tale diritto, dipenda dall’accertamento della legittimità della deliberazione o, infine, nel caso in cui la stessa delibera continui ad incidere, in via derivativa, sul suo patrimonio (Cass. Civ. Sez. II Ord. N. 16654 del 14/06/2024). Avv. Gian Piero Bottalico