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LA CLAUSOLA CONTRATTUALE “VISTA E PIACIUTA” ESONERA IL VENDITORE DALLA GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA PURC

2024-09-20 19:23

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diritto civile, contratto di compravendita, clausola vista e piaciuta,

LA CLAUSOLA CONTRATTUALE “VISTA E PIACIUTA” ESONERA IL VENDITORE DALLA GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA PURCHE’ NON VI SIA LA MALA FEDE

Nei contratti di compravendita, la clausola "vista e piaciuta" esonera il venditore dalla garanzia per i vizi della cosa, purchè riconoscibili e non taciuti in


Nell’ambito dei contratti di compravendita, il venditore è soggetto ad una serie di obblighi nei confronti dell’acquirente che, come evidenzia l’art. 1476 c.c., sono così sintetizzabili:


·       Obbligo di consegnare la cosa al compratore;


·       Obbligo di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto;


·       Obbligo di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.


In particolare, in riferimento all’ultimo punto dell’elenco, deve considerarsi un vizio della cosa un qualsivoglia “difetto” della stessa che sia in grado di renderla inidonea all’uso a cui è destinata o che ne diminuisca, in modo apprezzabile, il valore (art. 1490 co.1 c.c.).


Infatti, nel caso in cui la cosa dovesse risultare affetta da uno dei vizi di cui sopra, il compratore potrà domandare, a sua scelta e purché si attivi nei termini di legge, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo (art. 1492 co. 1 c.c.).


Tuttavia, non mancano le eccezioni alla regola appena esposta.


Ad esempio, non è da escludere che, tra il venditore ed il compratore, possa esservi un accordo per eliminare o limitare la garanzia. Detto accordo sarebbe, infatti, ritenuto del tutto valido e lecito, ad eccezione del caso in cui il venditore abbia, in mala fede, taciuto al compratore i vizi della cosa che pur conosceva (art. 1490 co. 2 c.c.).


Non sarà dovuta garanzia da parte del venditore, neppure nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il compratore sia venuto a conoscenza dei vizi della cosa o, allo stesso modo, data l’evidenza degli stessi, avrebbe potuto facilmente riconoscerli. (art. 1491 co.1 c.c.).


A quest’ultima casistica si ricollega la clausola contrattuale “vista e piaciuta”, che può essere, a discrezione delle parti, inserita all’interno del contratto di compravendita allo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonerando il venditore dalla garanzia per i vizi di quest’ultima limitatamente, come già detto, a quelli riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede (Cass. Civ. Sez. II Ord. N. 19061 del 11/07/2024).


La predetta clausola non potrà, al contrario, esonerare il venditore nel caso in cui i vizi fossero occulti e cioè non conoscibili o difficilmente conoscibili da parte dell’acquirente.


Avv. Gian Piero Bottalico