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SUCCESSIONE EREDITARIA: RISARCIMENTO SPETTANTE AGLI EREDI DEL DANNEGGIATO MORTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO

2024-07-01 16:35

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SUCCESSIONE EREDITARIA: RISARCIMENTO SPETTANTE AGLI EREDI DEL DANNEGGIATO MORTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO

Se il danneggiato muore prima del termine del processo, i suoi eredi hanno diritto ad ottenere il risarcimento, purché proporzionato agli anni di vita effettiv

In materia successoria, come noto, i debiti del de cuius si ripartiscono tra i suoi eredi. A dircelo è l’art. 752 c.c. che prevede quanto segue: “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.


Per quanto invece attiene ai crediti del de cuius, la questione è più complessa. Il Codice Civile, infatti, non prevede alcuna norma che espressamente stabilisca come e se gli stessi vadano divisi tra gli eredi.


È stata pertanto la giurisprudenza a sopperire a questa lacuna decidendo che, anche i crediti di cui il defunto era titolare, debbano cadere in successione così come gli altri beni, entrando così a far parte della “comunione ereditaria” (Cass. Sent. N. 24.657 del 28/11/2007).


A tal proposito, un caso particolare è quello in cui la vittima di un danno alla salute muoia (per causa diversa rispetto al danno sofferto in conseguenza dell’illecito) prima che termini il relativo giudizio risarcitorio.


In questo caso, il credito connesso al risarcimento del danno spetterà agli eredi del defunto iure successionis ma dovrà essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile.


Il danno, quindi, andrà liquidato facendo ricorso al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento dovuto, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino alla fine del processo, diminuendo la somma risultante dal calcolo precedente in proporzione agli anni di vita effettivamente dalla stessa vissuti (Cass. Civ. Sez. III Ord. N. 15112 del 29/05/2024).


Avv. Gian Piero Bottalico